Art. 1 (Definizione della professione di psicologo)
1. La professione di psicologo
comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e
di sostegno in ambito psicologico rivolte alle persona, al gruppo, agli
organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di
sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Art. 2 (Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo)
1. Per esercitare la professione di
psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia
mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo
professionale. 2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 3. Sono ammessi all'esame di
Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata
documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 (Esercizio dell'attività
psicoterapeutica)
1. L’esercizio dell’attività
psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione
professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in
psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione
almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in
psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione
universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure
di cui all’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica. 2.
Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza
esclusiva della professione medica. 3. Previo consenso del paziente, lo
psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca
informazione.
Art. 4 (Istituzione dell'albo)
1. È istituito l'albo degli psicologi.
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita
dall'articolo 622 del codice penale.
Art. 5 (Istituzione dell'ordine degli
psicologi)
1. Gli iscritti all'albo costituiscono
l'ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e,
limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, a livello
provinciale.
Art. 6 (Istituzione di sedi provinciali
del consiglio regionale dell'Ordine)
1. Qualora il numero degli iscritti
all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta
almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui
ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una
ulteriore sede nell'ambito della stessa regione. 2. L'istituzione
avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il
Consiglio nazionale dell'ordine. 3. Al consiglio dell'ordine della sede
istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni
stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali
dell'ordine.
Art. 7 (Condizioni per l'iscrizione
all'Albo)
1. Per essere iscritti è necessario: a)
essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della C.E.E. o
di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità; b) non avere
riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che
comportino l'interdizione dalla professione; c) essere in possesso della
abilitazione all'esercizio della professione; d) avere la residenza in
Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di
risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o
imprese nazionali che operino fuori dal territorio dello Stato.
Art. 8 (Modalità di iscrizione all'Albo)
1. Per l'iscrizione all'albo
l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale
o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso
del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonché le ricevute
dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione
governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le
iscrizioni negli albi professionali. 2. I pubblici impiegati debbono,
inoltre, provare se è loro consentito l'esercizio della libera
professione. 3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata
sull'albo annotazione con la relativa motivazione.
Art. 9 (Iscrizione)
1. Il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, di cui al precedente articolo 8, esamina le domande entro
due mesi della data del loro ricevimento. 2. Il consiglio provvede con
decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito
verbale.
Art. 10 (Anzianità di iscrizione
nell'Albo)
1. L'anzianità di iscrizione è
determinata dalla data della relativa deliberazione. 2. L'iscrizione
nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione. 3.
L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di
iscrizione. 4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome,
luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi
dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.
Art. 11 (Cancellazione dall'Albo)
1. Il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia
la cancellazione dall'albo: a) nei casi di rinuncia dell'iscritto; b)
nei casi di esercizio di libera professione in situazione di
incompatibilità; c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui
alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di
trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da
tale requisito. 2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione
dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o
in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.
Art. 12 (Consiglio regionale o
provinciale dell'Ordine)
1. Il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli
iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli
iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra
gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio
dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei
membri non è eleggibile per più di due volte consecutive. 2. Il
consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti
attribuzioni: a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla
elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il
tesoriere; b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse
necessario; c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e
provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti
consuntivi; d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione; e) cura la tenuta dell'albo professionale,
provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni; f) provvede alla trasmissione di copia
dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero di grazia e
giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale
ove ha sede il consiglio dell'ordine; g) designa, a richiesta, i
rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello
regionale o provinciale, ove sono richiesti: h) vigila per la tutela del
titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio
abusivo della professione; i) adotta i provvedimenti disciplinari ai
sensi dell'art. 27; l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei
contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte
dirette.
Art. 13 (Attribuzioni del presidente
del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)
1. Il presidente ha la rappresentanza
dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente
legge o da altre norme, ovvero dal consiglio. 2. Egli, inoltre, rilascia
i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.
Art. 14 (Riunione del consiglio
regionale o provinciale dell'Ordine)
1. Il consiglio dell'ordine è convocato
dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che
se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei
suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il verbale
della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario
sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.
Art. 15 (Comunicazioni delle decisioni
del consiglio regionale o provinciale dell'Ordine)
1. Le decisioni del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di
cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni
all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per
territorio. 2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene
mediante affissione del provvedimento, per dieci giorni nella sede del
consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza
dell'interessato.
Art. 16 (Scioglimento del consiglio
regionale o provinciale dell'Ordine)
1. Il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste
nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere
sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata da
almeno un terzo degli appartenenti all'albo. 2. In caso di scioglimento
del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un
commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla
data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per le elezioni
del nuovo consiglio. 3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la
nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia
e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di
cui al comma 1. 4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli
iscritti dell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei
membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva
nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 17 (Ricorsi avverso le
deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'Ordine ed in
materia elettorale)
1. Le deliberazioni del consiglio
dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati con
ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.
Art. 18 (Termini per la presentazione
dei ricorsi)
1. I ricorsi di cui all'articolo 17
sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli
eletti. 2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
Art. 19 (Decisioni sui ricorsi)
1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni
del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale
competente per territorio provvede in camera di consiglio, sentiti il
pubblico ministero e l'interessato. 2. Contro la sentenza del tribunale
gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello con l'osservanza
delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.
Art. 20 (Elezione del consiglio
regionale o provinciale dell'Ordine)
1. L'elezione del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la
scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del
consiglio uscente, sentito il consiglio. 2. Il consiglio dell'ordine
uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio. 3.
Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio
istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta
dal consiglio stesso. 4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli
iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di
ricezione almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima
convocazione. 5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio
nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e
delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in
seconda convocazione. 6. La seconda convocazione è fissata a non meno di
cinque giorni dalla prima. 7. L'elettore viene ammesso a votare previo
accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un
documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte
di un componente del seggio. 8. L'elettore ritira la scheda, la compila
in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la
depone nell'urna. 9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di
uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del
votante nell'elenco degli elettori. 10. È ammessa la votazione per
corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio
dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della
chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata,
sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o
dal notaio e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di
votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare
l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza
dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno
scrutatore, la depone nell'urna. 11. La votazione si svolge
pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni
consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato
almeno un terzo degli aventi diritto. 12. In caso contrario, sigillate
le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In
tal caso, la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto
degli aventi diritto. 13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio
dell'ordine è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza
del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.
Art. 21 (Composizione del seggio
elettorale)
1. Il presidente del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, prima di
iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti, il presidente
del seggio, il vice presidente e due scrutatori. 2. Il segretario del
consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di
segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un
consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine. 3.
Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti
dell'ufficio elettorale.
Art. 22 (Votazione)
1. Le schede per la prima e la seconda
convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal
Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o
provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione
cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione,
sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero
corrispondente a quello degli aventi diritto al voto. 2. L'elettore non
può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da
eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso. 3.
Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa
sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor
numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora
venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.
Art. 23 (Comunicazioni dell'esito delle
elezioni)
1. Il presidente del seggio comunica
alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i
nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla
pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante
affissione nella sede del consiglio dell'ordine. 2. I risultati delle
elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine,
al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della
Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o
provinciale.
Art. 24 (Adunanza del consiglio
regionale o provinciale dell'Ordine - Cariche)
1. Il presidente del consiglio
dell'ordine uscente o il commissario entro venti giorni dalla
proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento.
Nella riunione presieduta dal consigliere più anziano per età, si
procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un
segretario e di un tesoriere. 2. Di tale elezione si da comunicazione al
Consiglio nazionale dell'ordine e al Ministro di grazia e giustizia ai
fini degli adempimenti di cui all'articolo 25. 3. Per la validità delle
adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza
dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o
impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età. 4. Le
deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il
presidente vota per ultimo. 5. In caso di parità di voti prevale, in
materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto
a procedimento disciplinare, e negli altri casi, il voto del presidente.
Art. 25 (Rinnovo delle elezioni nel
consiglio regionale o provinciale dell'Ordine)
1. Il tribunale o la corte d'appello
competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe
l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine,
provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al
Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il
quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16.
Art. 26 (Sanzioni disciplinari)
1. All'iscritto nell'albo che si renda
colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che
comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro
professionale, a seconda della gravità del fatto può essere inflitta da
parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle
seguenti sanzioni disciplinare: a) avvertimento; b) censura; c)
sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad
un anno; d) radiazione. 2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio
professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione
dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel
pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la
sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con
provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando
l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute. 3. La
radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza
passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore
a due anni per reato non colposo. 4. Chi è stato radiato, può, a
domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso in cui al comma 3, quando ha
ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale. 5.
Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale
l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 17.
Art. 27 (Procedimento disciplinare)
1. Il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza
del procuratore della Repubblica competente per territorio. 2. Nessuna
sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica
all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi in un
termine che non può essere inferiore a trenta giorni innanzi al
consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi
dell'assistenza di un legale. 3. Le deliberazioni sono notificate entro
venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica
competente per territorio. 4. In caso di irreperibilità, le
comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del
provvedimento per 10 giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed
all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.
Art. 28 (Consiglio nazionale
dell'Ordine)
1. Il Consiglio nazionale dell'ordine é
composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali,
limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui
al precedente articolo 6. Esso dura in carica tre anni. 2. È convocato
per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia. 3. Elegge al suo
interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un
tesoriere. 4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita
le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme,
ovvero dal Consiglio. 5. In caso di impedimento è sostituito dal vice
presidente. 6. IL Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti
attribuzioni: a) emana il regolamento interno, destinato al
funzionamento dell'ordine; b) provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare
dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi
e dei conti consuntivi; c) predispone ed aggiorna il codice
deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone
all'approvazione per referendum agli stessi; d) cura l'osservanza delle
leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle
questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i
rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello
nazionale, ove sono richiesti; f) esprime pareri, su richiesta degli
enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione
di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale; g) propone
le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e
delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi
con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il
Ministro della sanità; h) determina i contributi annuali da
corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio
dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I
contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per
coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.
Art. 29 (Vigilanza del Ministro di
Grazia e Giustizia)
1. Il Ministro di grazia e giustizia
esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.
Art. 30 (Equipollenza di titoli)
1. All'esame di Stato di cui agli
articoli 2 e 33 della presente legge possono partecipare altresì i
possessori di titoli accademici in psicologia conseguiti presso
istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario
nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano
internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano
richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle
università italiane. NORME TRANSITORIE
Art. 31 (Istituzione dell'Albo e
costituzione dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine)
1. Nella prima applicazione della
presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o
di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della
legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione
dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma
degli articoli seguenti. 2. Il commissario entro tre mesi dalla
pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato
per i titoli di cui all'articolo 33, comma 1, indice le elezioni per i
consigli regionali o provinciali dell'ordine, attenendosi alle norme
previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente
di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario,
scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.
Art. 32 (Iscrizione all'Albo in sede di
prima applicazione della legge)
1. L'iscrizione all'albo, ferme
restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo
7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla
nomina del commissario di cui all'articolo 31: a) ai professori
ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che
insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università
italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul
piano internazionale, nonché ai ricercatori e assistenti universitari di
ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano
ricoperto un posto di ruolo presso un istituzione pubblica in materia
psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di
laurea in psicologia;b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un
posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio
attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma
di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che
abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;c) ai laureati
che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa
attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con
enti o istituzioni pubbliche o private;d) a coloro che abbiano operato
per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo
riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o
internazionale.
Art. 33 (Sessione speciale di esame di
Stato)
1. Nella prima applicazione della legge
sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla
quale saranno ammessi: a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un
posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui
accesso era richiesto il diploma di laurea; b) coloro i quali siano
laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso
di diploma universitario in psicologia o in un dei suoi rami, conseguito
dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di
perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti
posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti
presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario
nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano
internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano
richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle
università italiane, e che documentino altresì di aver svolto per almeno
due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;c) i
laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo
la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della
professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università,
nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità
tale attività, presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza
da parte della pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la
laurea;d) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico
concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso
un'istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di
laurea.
Art. 34 (Ammissione all'esame di Stato
degli iscritti ad un corso di specializzazione)
1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di
cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di
specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della
presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione
almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino
altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto
della professione di psicologo.
(Modifica dell'art.34)
A seguito dell'approvazione della Legge
4/99, art. 1, comma 4, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 14 del
19/01/99, al primo comma dell'art. 34 della legge 56/89 si e' aggiunto
il seguente, che chiude definitivamente la predetta norma transitoria:
"E' autorizzata l'iscrizione all'albo degli psicologi di coloro che,
ammessi con riserva all'esame di stato di cui all'art. 34 della legge 18
febbraio 1989, n. 56, lo abbiano successivamente superato. Le
disposizioni del predetto art. 34 continuano ad applicarsi fino alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per
l'ammissione alla prima sessione dell'esame di stato successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge (L. 4/99)"
Art. 35 (Riconoscimento dell'attività
psicoterapeutica)
1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito
a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti
all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque
anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una
specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il
curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della
durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentandone
la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione
psicoterapeutica.2. È compito degli ordini stabilire la validità di
detta certificazione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono
applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
(Modifica dell'art.35)
In base alla medesima legge 4/99, che
all'art. 1, comma 2, testualmente recita: "All'art. 35, comma 1,
della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: sono sostituite dalle
seguenti: "laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o
straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993", e al comma 3 dello
stesso articolo cosi' continua: "Il termine di cui all'art. 35, comma
3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' differito fino al
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge", l'art. 35 risulta cosi' modificato: 1. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività
psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine
degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli
odontoiatri, laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria
o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993, dichiarino, sotto
la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione
professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo
con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il
curriculum scientifico e professionale, documentandone la preminenza e
la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.2. È
compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione. 3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge (L. 4/99 e cioe' il 2 agosto 1999)
Art. 36 (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Roma, addì 18 febbraio 1989
CODICE DEONTOLOGICO
Testo approvato dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera c) della
Legge n. 56/89, in data 15-16 dicembre 2006.
Capo I - Principi generali
Articolo 1
Le regole del presente Codice
deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli
psicologi.
Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime
non esime dalla responsabilità disciplinare.
Articolo 2
L’inosservanza dei precetti stabiliti
nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque
contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della
professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°,
della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal
Regolamento disciplinare.
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere
accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per
promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della
comunità.
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle
persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera
consapevole, congrua ed efficace.
Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal
fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire
significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare
particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi,
finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della
sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali
situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari
della sua prestazione professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro
prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4
Nell’esercizio della professione, lo
psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza,
all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle
sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi
dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base
a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato
socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale,
disabilità.
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e
rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione
presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti,
con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è
professionalmente tenuto.
In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento
di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela
prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un
livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella
propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce
i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti
teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove
necessario, formale autorizzazione.
Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le
fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del
cliente e/o utente, aspettative infondate.
Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente
condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia
professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in
assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi,
delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro
utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei
risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.
Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la
piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 7
Nelle proprie attività professionali,
nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle
stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta
attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di
attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni
raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative
alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi
specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati
sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione
adeguata ed attendibile.
Articolo 8
Lo psicologo contrasta l’esercizio
abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge
18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di
abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per
attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli
od abusive.
Articolo 9
Nella sua attività di ricerca lo
psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa
coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche
relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del
ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve
altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di
rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare
preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della
ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine
della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di
ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne
i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di
esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi
ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti
stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione
richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla
riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.
Articolo 10
Quando le attività professionali hanno
ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a
rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.
Articolo 11
Lo psicologo è strettamente tenuto al
segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni
apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le
prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non
ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere
testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo
rapporto professionale.
Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto
professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in
presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua
prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale
consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di
obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il
riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto
professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare
totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si
prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del
soggetto e/o di terzi.
Articolo 14
Lo psicologo, nel caso di intervento su
o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale,
circa le regole che governano tale intervento.
È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del
gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
Articolo 15
Nel caso di collaborazione con altri
soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può
condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in
relazione al tipo di collaborazione.
Articolo 16
Lo psicologo redige le comunicazioni
scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti
tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso
l’anonimato del destinatario della prestazione.
Articolo 17
La segretezza delle comunicazioni deve
essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti,
note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi
forma, che riguardino il rapporto professionale.
Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni
successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo
quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere
perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia
affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale.
Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di
documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei
soggetti interessati.
Articolo 18
In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia
il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente
e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.
Articolo 19
Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di
selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri
della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla
decisioni contrarie a tali principi.
Articolo 20
Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo
stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi
deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Articolo 21
Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a
non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati
alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione
stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.
È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in
psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie
psicologiche.
Capo II - Rapporti con l’utenza e
con la committenza
Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa
professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti
professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene
al compenso professionale in ogni caso la misura del compenso deve
essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o
ai risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo
psicologo è tenuto a non superare le tariffe ordinistiche massime,
prefissate in via generale a tutela degli utenti.
Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato sub
lettera A al presente codice, è costituito quale parametro per la
valutazione della misura del compenso richiesto ai sensi del comma 1 del
presente articolo.
Per ogni modifica o abrogazione relativa all’allegato sub lettera A sarà
competente il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ai sensi
dell’art. 28 comma 6 lett. G) della L. 56/89, con la procedura prevista
dal vigente Regolamento interno, senza l’obbligo di cui alla lettera c)
del medesimo art. 28 comma 6
Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce
all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi
utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue
prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il
grado e i limiti giuridici della riservatezza.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un
consenso informato.
Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo,
dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
Articolo 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di
valutazione di cui dispone.
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa
la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei
limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad
essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e
valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in
relazione alla tutela psicologica dei soggetti.
Articolo 26
Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi
attività professionale ove propri problemi o conflitti personali,
interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano
inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di
compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta
dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti
possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.
Articolo 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto
terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio
dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal
proseguimento della cura stessa.
Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a
ricercare altri e più adatti interventi.
Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata
che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare
nocumento all’immagine sociale della professione.
Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi
diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone
con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di
natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o
sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare
le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto
professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o
indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione
del compenso pattuito.
Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei
confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini
estranei al rapporto professionale.
Articolo 29
Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che
il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura
soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.
Articolo 30
Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi
forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni
professionali.
Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono,
generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la
potestà genitoriale o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma,
giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta
riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria
dell’instaurarsi della relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine
dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente
preposte.
Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale
su richiesta di un committente diverso dal destinatario della
prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura
e le finalità dell’intervento.
Capo III - Rapporti con i colleghi
Articolo 33
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto
reciproco, della lealtà e della colleganza.
Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della
propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e
la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il
rispetto delle norme deontologiche.
Articolo 34
Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline
psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue
tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la
diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Articolo 35
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto
ad indicare la fonte degli altrui contributi.
Articolo 36
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi
negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai
risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque
giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.
Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a
sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta
condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o
per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.
Articolo 37
Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti
delle proprie competenze.
Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della
prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo
psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad
altro professionista.
Articolo 38
Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze
in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo
psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del
decoro e della dignità professionale.
Capo IV - Rapporti con la società
Articolo 39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria
formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello
di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e
consapevole giudizi, opinioni e scelte.
Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia
di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti
scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.
In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e
le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio
offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni
secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui
rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio
deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale,
conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela
dell’immagine della professione.
La mancata richiesta di nulla osta per la pubblicità e la mancanza di
trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituiscono
violazione deontologica.
Capo V - Norme di attuazione
Articolo 41
È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli
psicologi l’“Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”,
regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con
il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei
Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale
utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio
Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del
Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste
dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Articolo 42
Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di
approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18
febbraio 1989, n. 56.
